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L'Ufficio di coordinamento è l'organo esecutivo della Consulta e rimane in
carica tre anni. E' composto da 7 a 11 membri, eletti dall'Assemblea che al
momento dell'elezione ne stabilisce il numero.
L'Ufficio di Coordinamento si riunisce ogni qual volta risulti necessario, su
convocazione del Coordinatore, eletto nell'ambito dell'ufficio di
coordinamento, o su richiesta di un terzo dei componenti.
L'Ufficio di Coordinamento svolge le seguenti funzioni:
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propone all'Assemblea il programma annuale di attività e il relativo budget di
spesa; |
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dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi assunti dall'Assemblea; |
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presenta all'Assemblea la relazione consuntiva dell'attività e il rendiconto
finanziario; |
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propone all'assemblea l'entità della quota annuale di partecipazione e l'entità
dell'eventuale quota di ripiano; |
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propone l'ammissione di nuovi soci; |
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rappresenta la Consulta in esecuzione degli indirizzi e del mandato ricevuto
nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri enti pubblici e
privati per tutto quanto stabilito dall'art. 3 del presento regolamento; |
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informa gli associati attraverso il coordinatore dell'esito delle proprie
riunioni e dei contatti intrattenuti con soggetti istituzionali esterni; |
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L'Ufficio di Coordinamento delibera all'unanimità dei presenti. In caso di
disaccordo le diverse tesi sono portate in discussione nell'Assemblea.
L'Ufficio di Coordinamento può costituire gruppi di lavoro per
l'approfondimento di tematiche tecniche specifiche.
L'incarico di componente l'Ufficio di Coordinamento è gratuito fatti salvi i
rimborsi spese legati all'attività propria dell'ufficio.
L'Ufficio di Coordinamento delega ad un Coordinatore le funzioni legate
all'attività
L'incarico verrà di norma affidato a rotazione.
Il Coordinatore svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. convoca l'Assemblea e l'Ufficio di Coordinamento,
definendone l'ordine del giorno
b. è responsabile delle attività che l'Assemblea decide di
affidare alla Consulta
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